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gratuito patrocinio | Stampa |

Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi,  la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.369,24.

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante (si tiene conto del solo reddito personale quando gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi).


Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

- i cittadini italiani
- gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale
- gli apolidi
- gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

Per richiedere l'ammissione è necessario compilare questo modulo.

 
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